Segnalazioni

Canali segnalazioni whistleblowing di cui al D.lgs. 24/2023.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, IL GRUPPO OMR (comprendente OMR SRL, MARIANI SPA, NUOVA TECNODELTA SPA, INTERCAR SPA, FMB SRL e OMR-FONDERIE S. FELICE SRL) ha predisposto i seguenti canali interni di segnalazione: 

  • canale segnalazione scritta tramite il presente applicativo web: www.omrautomotive.it/segnalazioni;
  • canale segnalazione orale tramite casella vocale registrata al seguente numero dedicato: +393404256608. 

Visto il disposto di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), del D.lgs. 24/2023 e ferma restando la possibilità di rivolgersi direttamente all’Autorità competente, il GRUPPO OMR richiede ai propri dipendenti e a tutti coloro che intrattengono con esso rapporti giuridici - anche nel caso in cui il loro rapporto contrattuale sia cessato o sia in una fase precontrattuale – qualora ne siano venuti a conoscenza nell’esercizio della loro attività lavorativa o professionale, di segnalare quanto segue:

  1. ogni violazione o il fondato sospetto di ogni violazione commessa, o che, in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, potrebbe essere commessa, in violazione del Codice Etico di GRUPPO, delle regole contenute nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ex D.lgs. 231/2001 dalle singole società ad esso appartenenti e nelle Procedure Aziendali in essi richiamate;
  2. ogni condotta od omissione o il fondato sospetto di ogni condotta od omissione configurante o che, in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, potrebbe configurare uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
  3. ogni eventuale violazione o il fondato sospetto di ogni eventuale violazione delle disposizioni richiamate dall’art. 2, comma 1, lettera b), numeri 3), 4), 5) e 6) del D.lgs. 24/2023.

Tramite detti canali il GRUPPO OMR garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e dell’eventuale relativa documentazione.

La gestione di tali canali è affidata ad un soggetto terzo e autonomo rispetto al GRUPPO OMR (di seguito anche “gestore delle segnalazioni”).

Colui che intende effettuare una segnalazione (di seguito “il segnalante”) deve indicare: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) la descrizione del fatto e le modalità con cui se ne è venuti a conoscenza; (iii) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
Ove possibile, si richiede altresì di allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Al segnalante sarà rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.
Il gestore delle segnalazioni garantirà interlocuzioni col segnalante con la possibilità di richiedere a quest’ultimo, se necessario, integrazioni,
IL GRUPPO OMR assicura e garantisce che la segnalazione whistleblowing o la denuncia all’Autorità giudiziaria competente non condurrà a qualsivoglia forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nei confronti del segnalante e di eventuali altre persone che lo hanno assistito nella segnalazione.
Le segnalazioni, inoltre, non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potranno essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

IL GRUPPO OMR NON considererà segnalazioni whistleblowing le segnalazioni anonime, quelle palesemente prive di fondamento per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, quelle con contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente nonché quelle che sono già totalmente di dominio pubblico o acquisite solo sola base d’indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). 
A norma di legge, NON saranno del pari considerate segnalazioni whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si segnala che la vigente normativa consente di effettuare segnalazioni, anche tramite canale esterno, all’ANAC solo se il canale interno non è attivo o è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni, ovvero se il segnalante: (i) ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, (ii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, o che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione, (iii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.     
Sempre in base alla normativa vigente il segnalate può anche effettuare una segnalazione consistente nella divulgazione pubblica là dove egli abbia effettuato una segnalazione interna riguardante i casi di cui al punto 1) di cui non abbia avuto riscontro nei termini previsti e abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non abbia fornito riscontro.

Si segnala altresì che l’accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa, può comportare, se dipendente, interventi disciplinari, nel caso di terzi, anche l’interruzione del rapporto col GRUPPO OMR e la richiesta di risarcimento dei danni.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si rimanda a quanto previsto nella Parte Generale dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalle singole società del GRUPPO e pubblicati sul sito web www.omrautomotive.it.

 

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Allega file rilevanti per la segnalazione.