V. CONTRABBANDO - Art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001

 

Art. 25-sexiesdecies-Contrabbando (Introdotto dall’art. 5 del D.lgs. 14 luglio 2020, n.75).
“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano cento- mila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’en- te le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.


D.P.R. 43/1973.

Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae o tenta di sottrarre merci al sistema di controllo istituito per l’accertamento ed alla riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall’art. 34 T.U.L.D. nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

Si considerano “diritti doganali” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”: i dazi di importazione e quelli di esportazione; i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione; per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell’obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

Il reato, nel caso in cui sulle merci in oggetto siano soggette anche al pagamento delle accise (indicate, nell’ormai desueto testo dell’art. 34 T.U.L.D. cit., come “imposte di consumo” e “sovrimposte di confine”), concorre quello di cui viene perseguita la sottrazione: degli olii minerali, compreso il gas metano (art. 40 c. 1 lett. b), D.lgs. 504/1995; dell’alcool o delle bevande alcooliche (art. 42 c. 1 lett. a) D.lgs. 504/1995), al loro accertamento e pagamento.

Inoltre - pur non potendo tale imposta essere, a stretto rigore di termini, ricompressa nell’ambito dei “diritti di confine” - la giurisprudenza è ormai costante nel riconoscere la sussistenza del delitto di contrabbando (o dell’omologa violazione amministrativa, ricorrendone i presupposti) in tutti i casi in cui dal comportamento doloso del trasgressore sia derivata la sottrazione delle merci al pagamento dell’I.V.A.

La nuova disposizione rinvia ai “reati” del Testo Unico Doganale, quindi:

ai delitti del Titolo VII Capo I, intendendosi per tali i fatti ivi previsti ma solo se superano 10.000 euro di diritti di confine evasi:

Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganale)
Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
Articolo 290 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
Articolo 291 (Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea)
Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)